Fondo per la transizione industriale

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Contributi a fondo perduto per imprese che migliorano l’efficienza energetica o l’uso delle risorse in un’unità produttiva manifatturiera esistente in Italia.

Il Fondo per la transizione industriale finanzia interventi su processi produttivi esistenti per risparmiare energia, acqua e materie prime o ridurre i rifiuti conferiti in discarica. Il terzo bando è chiuso. Le condizioni qui descritte applicano il Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER); il regime del Quadro temporaneo, utilizzabile nei primi due bandi, era escluso dal terzo.

Il programma deve prevedere da 3 a 20 milioni di euro di spese ammissibili. Queste soglie riguardano l’investimento richiesto alle agevolazioni, non l’importo del contributo. L’aliquota si applica ai costi agevolabili, che possono coincidere con i soli costi supplementari necessari per il miglioramento ambientale.

Per le misure di efficienza energetica, il contributo base è il 30% dei costi supplementari rispetto a un investimento credibile realizzabile senza aiuti. Si aggiungono 20 punti percentuali per le piccole imprese o 10 per le medie, e 15 punti nelle zone a della carta degli aiuti regionali o 5 nelle zone c. In alternativa, sui costi totali dell’investimento si applica il 15%, con maggiorazioni dimezzate. Un investimento chiaramente identificabile destinato esclusivamente all’efficienza energetica può utilizzare i costi totali con le aliquote ordinarie quando non esiste un’alternativa meno efficiente.

Per l’efficienza delle risorse o la circolarità, il contributo base è il 40% dei costi supplementari agevolabili, maggiorabile di 20 punti per le piccole imprese o 10 per le medie, e di 15 punti nelle zone a o 5 nelle zone c. Possono contare i costi totali per un componente aggiuntivo senza equivalente meno rispettoso dell’ambiente, oppure dimostrando che senza aiuti non sarebbe effettuato alcun investimento. I cambiamenti fondamentali del processo produttivo seguono un distinto regime di aiuto regionale o per PMI.

Le categorie ammissibili comprendono macchinari e attrezzature nuovi, software e diritti tecnologici. Suolo e sistemazioni necessari hanno un limite del 10% dell’investimento ammissibile; le opere murarie necessarie del 40%. Le spese sono al netto dell’IVA. Sono esclusi attrezzature usate, costi di funzionamento, spese notarili, imposte, tasse, scorte, commesse interne e singoli beni sotto 500 euro al netto dell’IVA. È escluso il costo di acquisto di immobili che hanno ricevuto aiuti non fiscali nei dieci anni prima della domanda, salvo revoca e recupero totale. I beni devono essere acquistati da terzi non collegati a condizioni di mercato, capitalizzati e utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva; i mezzi targati non sono ammessi.

Produzione di elettricità rinnovabile, idrogeno rinnovabile, cogenerazione ad alto rendimento alimentata da rinnovabili e accumulo collegato per autoconsumo possono accompagnare un progetto di efficienza energetica, fino al 40% del programma ammissibile. La produzione deve essere coerente con il fabbisogno annuo dell’unità produttiva; è consentita la vendita delle eccedenze. L’accumulo deve far parte di un investimento combinato con rinnovabili oppure essere collegato a un impianto rinnovabile esistente, e assorbire almeno il 75% dell’energia prodotta ogni anno dall’impianto rinnovabile direttamente collegato. Gli interventi sugli edifici devono riguardare edifici industriali o artigianali E.8 e non superare il 40% delle spese di efficientamento energetico ai sensi dell’articolo 38.

La formazione del personale può accompagnare l’investimento fino al 10% delle spese complessive del programma e deve riguardare le tecnologie introdotte.

L’erogazione è richiesta per stati di avanzamento, in massimo quattro quote più il saldo. Ogni richiesta deve riguardare almeno il 20% dei costi ammessi; durante la realizzazione non può essere erogato oltre l’80% del contributo concesso. Presentare la richiesta finale entro 60 giorni dal completamento. Il saldo segue la verifica dell’investimento e dei risultati ambientali. I salari dei partecipanti e le spese generali sono esclusi dal contributo per la formazione.

Requisiti

Queste condizioni si riferiscono al terzo bando chiuso. Il progetto deve riguardare una sola unità manifatturiera esistente e operativa in Italia, classificata nella sezione C ATECO. Un’impresa con un’altra attività prevalente a livello societario può partecipare se l’attività prevalente nella sede interessata è manifatturiera. Le imprese neocostituite non sono automaticamente escluse, ma un nuovo impianto produttivo non è ammissibile; rilevare un’attività esistente può essere ammesso se l’investimento è economicamente e finanziariamente sostenibile.

L’impresa deve essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese. Per le imprese non residenti vale il registro equivalente del Paese di residenza, ma occorre una sede italiana entro la prima richiesta di erogazione. Deve essere regolare negli obblighi contributivi e nella restituzione di aiuti revocati, aver rimborsato o bloccato aiuti UE incompatibili e non risultare già impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019. Sono escluse liquidazione volontaria e procedure concorsuali con finalità liquidatorie; il concordato in continuità può essere ammesso se sono rispettate tutte le altre condizioni. Escludono anche sanzioni interdittive, le condanne previste per amministratori o rappresentanti, impedimenti antimafia e altri divieti legali di accesso agli aiuti pubblici.

Il programma deve iniziare dopo la domanda: vale l’inizio dei lavori o il primo ordine vincolante di attrezzature o altro impegno irreversibile, a seconda dell’evento che avviene prima. Acquisto di terreni, permessi e studi di fattibilità non costituiscono avvio. Il completamento deve avvenire entro 36 mesi dalla concessione; Invitalia può concedere una proroga motivata fino a 12 mesi. L’aumento della capacità è consentito soltanto per esigenze tecniche e non può superare il 20%. Le imprese energivore devono realizzare interventi ulteriori rispetto agli obblighi legati alla diagnosi energetica.

Non sono finanziabili interventi obbligatori per norme nazionali o UE già in vigore. Adeguarsi a una norma UE adottata ma non ancora vigente può essere ammesso se il completamento precede di almeno 18 mesi la sua entrata in vigore. Nel regime di efficienza delle risorse dell’articolo 47, gli interventi non possono riguardare smaltimento o recupero energetico dei rifiuti, incentivare nuovi rifiuti o un maggiore consumo di risorse. Per il regime dell’articolo 47 occorre dimostrare che la tecnologia non è una pratica commerciale consolidata e redditizia nell’UE, fornendo elementi di novità e tempi di ritorno senza aiuto superiori agli investimenti ordinari.

Per i cambiamenti fondamentali del processo, le grandi imprese possono accedere solo nelle zone «a» della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale; le piccole e medie imprese possono accedere anche nel resto d’Italia. La Carta individua le aree ammesse agli aiuti regionali agli investimenti e le classifica come zone «a» o «c». Per i cambiamenti fondamentali del processo con aiuti regionali, una semplice sostituzione di macchinario non basta. Sono esclusi siderurgia, lignite e carbone. Le grandi imprese devono avere costi ammissibili superiori all’ammortamento degli attivi da modernizzare nei tre esercizi precedenti. Almeno il 25% dei costi deve essere finanziato senza sostegno pubblico. Non deve esserci stata delocalizzazione verso la sede nei due anni precedenti e occorre impegnarsi a non effettuarla nei due anni dopo il completamento.

Il progetto deve rispettare la normativa ambientale e il principio “non arrecare danno significativo” (DNSH), evitando danni significativi agli obiettivi ambientali UE. Sono esclusi attività e attivi legati ai combustibili fossili, con la specifica eccezione prevista dal decreto per elettricità o calore da gas naturale e relative infrastrutture. Le attività nel sistema UE di scambio delle quote di emissione di gas serra (ETS) devono avere emissioni previste sotto i parametri applicabili all’assegnazione gratuita delle quote, salvo uso fossile temporaneo tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva; emissioni non significativamente inferiori richiedono motivazioni. Sono esclusi discariche, inceneritori e trattamento meccanico-biologico, con un’eccezione per gli impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e un’ulteriore eccezione per determinati interventi su impianti esistenti senza aumento di capacità o durata, documentati a livello di impianto. Per gli inceneritori esistenti sono efficienza, cattura dei gas di scarico o recupero di materiali; per il trattamento meccanico-biologico esistente sono efficienza o miglioramento del riciclo dei rifiuti differenziati verso compostaggio e digestione anaerobica.

Nelle misure di efficienza energetica non è ammessa l’installazione di apparecchiature alimentate direttamente da combustibili fossili, incluso il gas naturale. Può invece essere ammessa la riduzione del consumo di vapore o acqua calda prodotti da un generatore fossile già esistente, trattandosi di uso indiretto.

Nel terzo bando le grandi imprese devono dichiarare alla domanda la regolarità rispetto all’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali. Le medie imprese devono farlo per le domande dal 2 ottobre 2025. La regolarità è verificata anche in occasione dell’erogazione.

È vietato finanziare due volte gli stessi costi. I beni agevolati devono restare nella regione del progetto per cinque anni dopo il completamento, o tre per le PMI, con sostituzione consentita per beni obsoleti o inutilizzabili. Conservare i giustificativi per dieci anni e consentire ispezioni e controlli UE. Alla verifica finale Invitalia rivaluta i risultati ambientali: una diminuzione del punteggio superiore al 20% può comportare revoca parziale; dal 50% la revoca è totale.

L’attività economica agevolata non può essere delocalizzata dalla sede incentivata per cinque anni dopo il completamento, anche verso altre sedi in Italia o nell’UE/SEE. Comunicare preventivamente a Invitalia le variazioni societarie o del progetto. Le sole variazioni della spesa complessiva o degli importi rendicontati per categoria sono valutate in fase di erogazione e non richiedono comunicazione preventiva.

Come fare domanda

Stato
chiuso
Apre
Chiude
Restrizioni del bando
  • Terzo bando PNRR chiuso; agevolazioni solo nel regime GBER.

Il terzo bando si è chiuso il 10 dicembre 2025. Consultare la pagina ufficiale di Invitalia per la graduatoria e per eventuali nuovi bandi; le procedure rivolte alle imprese già ammesse o beneficiarie non costituiscono una nuova apertura delle domande.

Le domande di quel bando erano presentate nell’Area personale di Invitalia, una per unità produttiva, e valutate con graduatoria, non secondo l’ordine di arrivo. Le società costituite in Italia dovevano prima registrarsi in “Anagrafica e deleghe”, verificare i dati Infocamere ed eventualmente aggiungere delegati.

Una relazione tecnica asseverata deve descrivere l’investimento, i costi e gli obiettivi ambientali, compresi gli effetti negativi. Nel terzo bando poteva essere firmata, secondo il progetto, da geologi, ingegneri o periti industriali iscritti al rispettivo ordine, anche dipendenti; da esperti certificati in gestione dell’energia; da società di servizi energetici certificate; oppure dal rappresentante legale per investimenti entro il perimetro del sistema di gestione energetica certificato ISO 50001 dell’impresa.

Fonti ufficiali