Transizione 5.0: credito d’imposta per investimenti a risparmio energetico
Credito d’imposta italiano, chiuso a nuove domande, per imprese che investono in beni digitali capaci di ridurre i consumi energetici, con autoproduzione rinnovabile e formazione nei progetti ammissibili.
Transizione 5.0 riguardava progetti avviati nel 2024–2025 e completati entro il 31 dicembre 2025 in strutture produttive italiane. L’investimento principale doveva comprendere beni strumentali o software nuovi degli elenchi Industria 4.0, con una riduzione dei consumi di almeno il 3% della struttura o il 5% del processo interessato.
Dopo le modifiche del 2025, per la quota di costi ammissibili fino a 10 milioni di euro il credito era del 35%, del 40% con risparmi superiori al 6% della struttura o al 10% del processo, e del 45% con risparmi superiori al 10% della struttura o al 15% del processo. Sulla quota oltre 10 milioni le aliquote corrispondenti erano 5%, 10% e 15%. Il limite di costi ammissibili era di 50 milioni di euro annui per beneficiario, riferito all’anno di completamento.
Il credito riduce i versamenti mediante compensazione con modello F24. Le regole originarie consentivano di usare il credito residuo a fine 2025 in cinque quote annuali uguali. Un intervento distinto dell’aprile 2026 riguarda imprese che avevano trasmesso la comunicazione di completamento e ottenuto dal GSE la conformità tecnica: riconosce l’89,77% del credito calcolato sui soli beni materiali e immateriali degli allegati e sulla formazione, nel limite delle risorse previste. Questo credito va utilizzato con F24 entro il 31 dicembre 2026. Non è una nuova apertura delle domande.
Il progetto poteva includere autoproduzione rinnovabile per autoconsumo, escluse le biomasse, e accumulo. Gli impianti dovevano trovarsi sulle particelle della struttura, essere collegati tramite punti di prelievo elettrico esistenti riconducibili alla stessa struttura oppure rispettare le regole dell’autoconsumo a distanza nella medesima zona di mercato elettrico. Il calore rinnovabile era limitato al calore dei processi produttivi, non poteva essere ceduto a terzi e doveva essere prodotto con elettricità rinnovabile, autoprodotta e autoconsumata oppure certificata come rinnovabile nel contratto di fornitura. La produzione elettrica attesa non poteva superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura; acquisto e installazione dell’accumulo avevano un limite di 900 euro/kWh. I moduli fotovoltaici dovevano soddisfare i requisiti tecnici e territoriali previsti per il registro; in attesa del registro valeva l’attestazione del produttore, seguita dalla verifica dell’avvenuta iscrizione. Le modifiche del 2025 aumentavano la base di costo ammissibile del 30%, 40% o 50% secondo la categoria dei moduli.
La formazione era ammessa entro il 10% degli investimenti in beni strumentali e autoproduzione e comunque entro 300.000 euro. Doveva essere erogata da soggetti esterni abilitati, durare almeno 12 ore e concludersi con un esame attestato, includendo almeno quattro ore per ciascuno degli ambiti prescritti di transizione energetica e digitale.
Requisiti
- Potevano accedere imprese residenti e stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, indipendentemente da dimensione, forma giuridica e regime fiscale. Una società di servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo accreditato poteva beneficiare del credito in alternativa all’impresa cliente per investimenti presso quest’ultima.
- Erano escluse imprese in liquidazione volontaria o nelle procedure concorsuali indicate, compresi procedimenti in corso e concordati senza continuità aziendale. Anche sanzioni interdittive societarie o antimafia, violazioni della sicurezza sul lavoro e contributi previdenziali o assistenziali non versati impedivano l’accesso.
- I beni dovevano essere nuovi e interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Erano esclusi fabbricati e costruzioni, i veicoli delle categorie dell’articolo 164 del TUIR, beni con aliquote fiscali di ammortamento inferiori al 6,5% e i beni speciali dell’allegato 3 alla legge 208/2015.
- Di norma i risparmi confrontano i consumi annuali con l’anno precedente l’avvio, normalizzati per volumi produttivi e condizioni esterne. Se il progetto riguarda più processi, vale il test sull’intera struttura. In assenza di misure dirette si possono stimare i consumi con dati tracciabili sui carichi energetici; imprese attive, o con prodotti o servizi sostanzialmente cambiati, da almeno sei mesi prima dell’avvio possono usare dati dell’attività riproporzionati all’anno quando mancano i dati precedenti previsti. Le nuove imprese confrontano almeno tre beni alternativi disponibili secondo il metodo del decreto.
- La sostituzione di macchinari tecnologicamente analoghi, interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla richiesta di accesso, poteva seguire il calcolo semplificato basato sull’ammortamento contabile. Evidenze tecniche riconosciute potevano attestare la prima soglia senza calcoli specifici della percentuale; restavano certificazioni energetiche e calcolo del risparmio assoluto, mentre il percorso semplificato soddisfaceva anche la verifica dei risparmi nel periodo di sorveglianza. Il vecchio bene doveva essere dismesso, senza obbligo di rottamazione. Anche i contratti di prestazione energetica con ESCo certificate prevedevano una semplificazione per la prima soglia.
Il progetto doveva rispettare il DNSH, cioè non arrecare danno significativo all’ambiente. Attività e beni legati ai combustibili fossili erano esclusi. Le eccezioni riguardavano l’uso temporaneo e tecnicamente inevitabile di combustibili durante il passaggio al funzionamento senza fonti fossili nelle attività ammissibili soggette allo scambio di quote di emissione, e veicoli agricoli o forestali ammissibili che sostituivano motori Stage I o precedenti con Stage V. Le classi Stage indicano lo standard delle emissioni del motore; anche per i veicoli l’uso di combustibili fossili doveva essere temporaneo e tecnicamente inevitabile.
Per le attività nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS), emissioni previste non inferiori al parametro di riferimento normalmente escludevano il progetto. Era possibile rientrare se l’investimento non modificava direttamente i consumi dei flussi di combustibile o di altre fonti inclusi nel piano aziendale di monitoraggio della CO₂. Se invece incideva su tali flussi, le emissioni dirette previste a completamento dovevano essere inferiori a quelle consentite dalle quote assegnate gratuitamente per l’anno di riferimento. Se le emissioni previste non erano significativamente inferiori al parametro pertinente, occorreva anche spiegare perché.
Le attività connesse alle discariche erano escluse. Per gli inceneritori, le eccezioni riguardavano impianti adibiti esclusivamente a rifiuti pericolosi non riciclabili e impianti esistenti, con investimenti per migliorare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per stoccaggio o utilizzo, o recuperare materiali dai residui di combustione. Negli impianti esistenti di trattamento meccanico-biologico erano ammessi miglioramenti dell’efficienza energetica o del riciclaggio che convertivano il trattamento dei rifiuti organici differenziati in compostaggio o digestione anaerobica. Occorreva dimostrare la finalità per ciascun bene; queste eccezioni non potevano aumentare la capacità di trattamento né prolungare la vita dell’impianto.
Per attività con rifiuti pericolosi, le FAQ prevedono test alternativi: il progetto può rientrare se non aumenta i rifiuti pericolosi, oppure se l’aumento va alle operazioni R1–R12 di recupero o D1–D12 di smaltimento. Anche il sito deve superare il proprio test: non oltre il 50% in peso di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, valutato nell’esercizio precedente la comunicazione di accesso ed esclusa l’operazione di incenerimento D10; oppure, superata tale quota, non oltre due anni di superamento della soglia di rifiuti pericolosi comunicata al registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR) nel quinquennio pertinente. Per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori di energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento dei rifiuti, erano esclusi i beni da trasferire senza pagamento all’ente concedente se l’investimento adempiva obblighi verso tale ente oppure se adeguamenti tariffari, contributi dell’ente o altri meccanismi ne eliminavano il rischio economico.
Transizione 4.0 e 5.0 non potevano agevolare gli stessi beni. Altri contributi nazionali o europei potevano essere cumulati senza finanziare la stessa quota di costo: il credito si calcola sui costi al netto degli altri contributi e restano i divieti di cumulo delle altre misure.
Vendita, destinazione estranea all’impresa o trasferimento dei beni, mancato riscatto del leasing o perdita dei risparmi richiesti prima della fine del quinto anno successivo al completamento potevano ridurre o annullare il credito, salva l’eccezione prevista per investimenti sostitutivi. Gli impianti di autoproduzione dovevano entrare in esercizio entro un anno dal completamento. Conserva i documenti per i controlli.
Come fare domanda
- Stato
- non disponibile
- Apre
- Chiude
- Restrizioni del bando
- Nuove domande chiuse. Risorse esaurite il 6 novembre 2025; le prenotazioni successive fino al 31 dicembre 2025 dipendevano da nuove risorse.[^c25][^c1]
Le nuove domande sono chiuse. Il nuovo Iperammortamento 2026 è una misura distinta. Per una pratica completata e tecnicamente ammissibile, consulta la ricevuta nella tua pratica Transizione 5.0 sul portale GSE; il GSE avvisa anche tramite PEC ed email registrate. Usa il credito confermato per il 2026 con F24, codice 7079, entro il 31 dicembre 2026. Comunica al GSE variazioni societarie o fatti che fanno perdere i requisiti nel quinquennio successivo alla comunicazione di completamento, oltre a cessioni, destinazioni estranee, trasferimenti o mancato riscatto del leasing.
La procedura originaria passava dalla piattaforma GSE accessibile con SPID: prenotazione con certificazione energetica iniziale, conferma degli ordini accettati e acconti di almeno il 20% entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione, quindi comunicazione di completamento con certificazione finale. I progetti già conclusi richiedevano comunque la prenotazione iniziale ma saltavano la conferma del 20%; per il leasing bastavano il contratto e l’ordine del concedente, indipendentemente dall’acconto. Il progetto doveva essere completato entro il 31 dicembre 2025 e la comunicazione trasmessa entro il 28 febbraio 2026.
Una perizia doveva attestare caratteristiche dei beni e interconnessione; per beni con costo unitario non superiore a 300.000 euro poteva essere sostituita dalla dichiarazione del legale rappresentante. Era richiesta una certificazione del revisore sulle spese ammissibili. Le certificazioni energetiche attestavano il risparmio previsto inizialmente e la conformità dell’investimento completato alla fine.