Conto Termico 3.0
Contributi per il riscaldamento rinnovabile e gli interventi energetici ammessi su edifici esistenti, destinati a privati, pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore in Italia.
Il Conto Termico riconosce un contributo per lavori e apparecchiature ammissibili. L'importo dipende dall'intervento, dalle dimensioni e prestazioni, dalle spese ammissibili e dal beneficiario. Il limite generale è il 65% delle spese ammissibili: è un tetto, non una percentuale di rimborso uguale per tutti.
Gli interventi termici comprendono la sostituzione del riscaldamento con pompe di calore aerotermiche, geotermiche o idrotermiche; sistemi ibridi o bivalenti che abbinano una pompa di calore a un altro generatore; generatori a biomassa, anche per serre, fabbricati rurali, processi produttivi e reti termiche; solare termico, anche per il raffrescamento; sostituzione di scaldacqua con modelli a pompa di calore; allacci al teleriscaldamento efficiente; e microcogenerazione rinnovabile, che produce calore ed elettricità. Pompe di calore, sistemi ibridi, biomassa e allacci al teleriscaldamento sono ammessi fino a 2.000 kW; il solare termico fino a 2.500 m². Per le imprese sono escluse le apparecchiature alimentate da combustibili fossili.
Gli interventi di efficienza comprendono isolamento, sostituzione degli infissi, schermature solari esterne esposte da est-sud-est a ovest, trasformazione dell'intero edificio in edificio a energia quasi zero, sostituzione dell'illuminazione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici. Fotovoltaico con accumulo e ricarica privata dei veicoli sono ammessi solo insieme alla sostituzione del riscaldamento esistente con una pompa di calore elettrica.
Imprese ed enti che svolgono attività economica hanno limiti specifici. Per l'efficienza degli edifici, la base è il 25% per un singolo intervento e il 30% per un progetto con più interventi, aumentata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 per le medie. Le zone assistite e un miglioramento di almeno il 40% della prestazione in energia primaria possono aumentare i limiti; i tetti complessivi sono il 65% per piccole e medie imprese e il 60% per le grandi. Per il riscaldamento rinnovabile i tetti sono rispettivamente 65%, 55% e 45%. Restano applicabili formule e massimali della tecnologia.
Il contributo può arrivare al 100% per edifici comunali in Comuni fino a 15.000 abitanti, utilizzati dal Comune o da soggetti terzi non riconducibili a imprese per attività pubblico-sociali e servizi di interesse collettivo. Possono beneficiarne anche edifici pubblici adibiti a scuola o a strutture del Servizio sanitario nazionale, quando gli interventi sono realizzati da una PA o da un ETS non economico che utilizza l’edificio, dimostrando la destinazione d’uso e rispettando i massimali tecnici. Le università non rientrano nell'eccezione per le scuole. Negli edifici a uso misto, l'eccezione riguarda solo la porzione scolastica o sanitaria per infissi, schermature e illuminazione; non si applica agli altri interventi.
Fino a €15.000 il contributo viene pagato in un'unica rata. Gli importi superiori sono normalmente suddivisi in due o cinque rate annuali, secondo l'intervento. PA ed ETS in accesso diretto possono ricevere un'unica rata anche oltre €15.000; per gli ETS economici questa possibilità riguarda solo gli interventi termici. Il GSE trattiene un corrispettivo dell'1%, fino a €250 di imponibile, oltre all'eventuale IVA.
Requisiti
Devi essere proprietario dell'immobile o avere un altro titolo che ne consenta l'utilizzo. L'edificio deve essere esistente, iscritto al catasto edilizio urbano e dotato di riscaldamento invernale funzionante. Sono esclusi gli edifici in costruzione.
Per gli ETS, la distinzione tra economico e non economico dipende dalla classificazione dell’attività nella registrazione al RUNTS. La categoria va dichiarata nella domanda; il GSE la verifica e può richiedere documentazione a supporto. Lo svolgimento di attività economica può comportare l’applicazione delle regole per le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal finanziamento e dallo scopo di lucro: la sola assenza di scopo di lucro non determina la categoria non economica.
- Le PA e gli ETS non economici iscritti al RUNTS possono accedere a entrambe le categorie. La definizione di PA del programma comprende anche cooperative sociali e di abitanti ammesse, ex IACP, enti pubblici economici, autorità portuali, società in house che realizzano interventi su immobili di proprietà dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti e concessionari di servizi pubblici che utilizzano immobili di enti locali.
- I privati, comprese persone fisiche e imprese, possono finanziare gli interventi termici negli edifici residenziali ammessi. Gli interventi termici e di efficienza sono disponibili negli edifici dell’ambito terziario ammessi, anche per gli ETS economici.
- Per i soggetti privati, l’ambito residenziale comprende il gruppo catastale A, esclusi A/8, A/9 e A/10. Per il terziario sono ammesse A/10, B, C esclusi C/6 e C/7, D escluso D/9, ed E esclusi E/2, E/4 ed E/6.
- Imprese ed ETS economici devono inviare una richiesta preliminare prima dell'avvio dei lavori. Sono escluse pompe di calore a gas e sistemi ibridi con apparecchiature fossili. Gli interventi di efficienza devono ridurre la domanda di energia primaria di almeno il 10% per un intervento singolo o del 20% per più interventi, compresi quelli necessariamente abbinati per edifici a energia quasi zero, fotovoltaico e ricarica. Gli attestati di prestazione energetica prima e dopo i lavori dimostrano al GSE la riduzione.
Isolamento e trasformazione in edificio a energia quasi zero richiedono diagnosi energetica prima dei lavori e APE successivo. Servono anche per interventi sull'intero edificio su infissi, schermature e sistemi termici quando la potenza del riscaldamento esistente è almeno 200 kW. Gli impianti per calore di processo e quelli al servizio di reti termiche sono esentati da questi documenti riferiti all'edificio. Requisiti tecnici, prestazioni e documenti variano secondo l'intervento.
In generale il contributo non è cumulabile con altri incentivi dell'amministrazione centrale sulle stesse spese, salvo fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interessi. Gli edifici di proprietà della PA e da essa utilizzati possono cumulare contributi in conto capitale fino al 100% delle spese ammissibili. Per gli aiuti alle imprese e gli incentivi alle comunità energetiche valgono limiti specifici. Gli altri sostegni pubblici devono essere dichiarati nella domanda.
Le imprese devono dichiarare l’iscrizione al registro delle imprese, non devono rientrare nella definizione UE di impresa in difficoltà e non devono avere un ordine di recupero pendente della Commissione europea per aiuti illegali o incompatibili. Le dichiarazioni nella domanda consentono al GSE di verificare questi requisiti. Si applicano anche le cause di esclusione degli appalti e i controlli antimafia.
Come fare domanda
- Stato
- Aperto continuamente
- Restrizioni del bando
- Solo accesso diretto; domanda entro 90 giorni dalla conclusione. La riapertura ufficiale del portale non comprende la prenotazione.[^c41][^c42]
Registrati nell'Area Clienti GSE e seleziona Conto Termico 3.0. Chi sostiene le spese è il Soggetto Responsabile: presenta la richiesta, firma il contratto con il GSE e riceve il contributo. Può delegare la compilazione della domanda.
Imprese ed ETS economici devono inviare la richiesta preliminare tramite Portaltermico prima dell'inizio della costruzione o del primo ordine vincolante di apparecchiature o altro impegno che renda irreversibile l'investimento, considerando l'evento precedente. Progettazione, studi di fattibilità e richieste di permessi non determinano da soli l'avvio.
In accesso diretto, invia dati tecnici e documentazione tramite Portaltermico entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento. Conferma i dati, firma domanda e contratto generati dal portale e caricali con il documento d'identità. Il GSE verifica la domanda e ammette il contributo in presenza dei requisiti e delle risorse disponibili. L'avviso ufficiale di riapertura ammette richieste in accesso diretto per privati, imprese, ETS e PA; non riapre la prenotazione.
La conclusione coincide con l'ultimazione dei lavori e delle attività correlate ammissibili. Per più interventi vale l'ultimo completato; se il fotovoltaico abbinato è installato ma attende l'allaccio, vale la conclusione dell'installazione della pompa di calore elettrica. Per gli appalti pubblici vale il collaudo, il certificato di regolare esecuzione o il SAL finale che include l'intervento. La conclusione non può essere oltre 120 giorni dall'ultimo pagamento. I privati possono dilazionare i pagamenti oltre questo periodo se l'ultima quota supera il 10% della spesa totale, con documentazione a supporto. Prestazioni professionali e componenti non necessari al primo avvio non determinano la data di conclusione.
Le regole prevedono anche la prenotazione per PA ed ETS, con diagnosi e impegno a realizzare gli interventi, un contratto energetico o di fornitura conforme, oppure assegnazione e consegna dei lavori. Gli ETS economici possono prenotare solo gli interventi termici. Sono previsti acconto, eventuale rata intermedia e domanda in accesso diretto per il saldo. Questa modalità resta soggetta alla limitazione attuale alle sole richieste in accesso diretto.
Puoi procedere direttamente o attraverso una ESCO ammessa, una comunità energetica o un gruppo di autoconsumatori. Per i privati in ambito residenziale, una ESCO può essere Soggetto Responsabile solo per impianti oltre 70 kW o solare termico oltre 20 m²; il mandato all'incasso del contributo è una possibilità distinta. Le PA possono avvalersi anche di un soggetto pubblico autorizzato alla gestione degli immobili o di un partenariato pubblico-privato ammesso.
Per PA ed ETS non economici le regole prevedono inoltre un anticipo per la diagnosi: richiedere tramite Portaltermico il 50% del contributo massimo, inviare diagnosi e spese sostenute e presentare domanda per almeno un intervento individuato per ottenere il saldo. Si applicano i limiti di richieste e le risorse dedicate alla modalità.